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Come avviene l’escussione della garanzia Medio Credito Centrale nelle situazioni di crisi d’impresa

L’escussione della garanzia è il procedimento con cui il beneficiario (la banca) reclama il pagamento al garante (MCC) dopo l’inadempienza del debitore (l’impresa). Nel momento in cui l’impresa non riesce a pagare le rate del finanziamento, la banca invia una richiesta di escussione a MCC. MCC, dopo aver verificato la richiesta, procederà a pagare alla banca l’80% (o la quota garantita) dell’importo dovuto. L’impresa debitrice avrà, quindi, un debito residuo (la quota non coperta dalla garanzia) verso la banca e un debito di 80% (importo pagato da MCC) verso il Fondo.

Come conseguenza del mancato pagamento, il debitore sarà oggetto di segnalazioni in centrale rischi.

Come si inserisce l’escussione della garanzia in ambito:

PIANI DI RISANAMENTO

Le trattative sono configurabili già prima dell’escussione della garanzia e del pagamento dell’importo garantito, tenuto conto che, in ogni caso, i garanti devono essere tempestivamente informati delle trattative e messi nelle condizioni di assistervi, quand’anche da spettatori.

I garanti pubblici devono fornire un riscontro sull’esito dell’istruttoria e liquidare l’importo garantito. In tutto questo il consenso espresso del garante pubblico, una volta che questo sia surrogato nella posizione del creditore, è elemento essenziale dell’accordo.

In considerazione della natura privilegiata ex lege dei crediti di regresso MCC, la proposta di soddisfazione formulata dal debitore deve essere conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

ACCORDI EX ART. 23 CCII

Gli accordi si possono manifestare attraverso:

· un contratto con uno o più creditori

· una convenzione di moratoria

· un piano di ristrutturazione o altri strumenti di regolazione delle crisi

È opportuno informare e coinvolgere MCC già nella fase iniziale di valutazione dell’opportunità di accedere allo strumento della composizione negoziata al fine di ridurre al minimo il gap informativo e congiuntamente le tempistiche di delibera dei predetti istituti.

Preme ricordare che i garanti pubblici possono sottoscrivere accordi con Il debitore nelle varie declinazioni della composizione negoziata solo ove sia dimostrata la loro convenienza allo scenario liquidatorio; pertanto, si ritiene utile sin da subito presentare un piano di risanamento/ristrutturazione che evidenzi lo scenario liquidatorio oltre che allo scenario di risanamento/ristrutturazione descritto nell’accordo.

CONCORDATO SEMPLIFICATO

Nel piano e nella proposta il debitore dovrà provvedere:

1. al soddisfacimento al chirografo della Quota di credito del Soggetto Beneficiario non assistita dalla garanzia pubblica;

2. al pagamento al privilegio per la porzione capiente del credito privilegiato dal garante pubblico;
3. al soddisfacimento in via chirografaria per la eventuale porzione non capiente di tale credito.

Se alla data di deposito del ricorso l’importo oggetto di garanzia è stato pagato in favore del Soggetto Finanziatore, è raccomandabile prevedere classi separate per il Soggetto Finanziatore garantito, per MCC limitatamente alla porzione capiente (privilegiata) e per MCC con riferimento alla porzione capiente (chirografaria).

Ai fini della degradazione al chirografo della quota di credito del garante per incapienza della garanzia, si raccomanda di depositare unitamente al ricorso una relazione del professionista indipendente che attesti il valore di realizzo attribuibile all’intero complesso dei beni sui quali grava la prelazione.

Si raccomanda di prevedere nella proposta di concordato semplificato il soddisfacimento dei crediti MCC degradati al chirografo in una percentuale non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

In presenza di crediti assistiti da garanzia crediti MCC nel caso di apertura nella liquidazione giudiziale è necessario distinguere due ipotesi:

1. Adempimento integrale della garanzia da parte di MCC prima dell’apertura della liquidazione giudiziale

2. Adempimento integrale della garanzia da parte di MCC dopo dell’apertura della liquidazione giudiziale

Nell’ipotesi 1 il soggetto finanziatore potrà insinuarsi al passivo della procedura di liquidazione giudiziale per la parte di credito residua e non garantita; il garante, invece, insinuerà la quota che ha pagato a favore del soggetto finanziatore richiedendo il privilegio previsto dal 5° comma dell’Art. 9 del D.lgs. 123/98.

Nell’ipotesi di cui al punto 2 il soggetto finanziatore si insinuerà al passivo non solo per la parte di credito residuo non garantito, ma anche per la parte di credito garantito da MCC e non ancora pagata.

L’intervento del garante invece dovrà essere proceduto da un’azione autonoma nei confronti del debitore rispetto all’azione tipica di surrogazione e/o regresso.

Simona Brambilla
(riproduzione riservata)

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