Credito d’imposta beni strumentali 4.0: Sempre più un’opportunità per le aziende agricole, ma occhio alla cumulabilità.
- Aprile 19, 2021
- Categories: Archivio, Attualità, Fiscalità, PMI
L’Agricoltura 4.0 è l’evoluzione del concetto di “agricoltura di precisione” che viene utilizzato per definire interventi mirati ed efficienti in campo agricolo a partire da dati come, per esempio, le caratteristiche fisiche e biochimiche del suolo. Di fatto, è tutto l’insieme di strumenti e strategie che consentono all’azienda agricola di impiegare in maniera sinergica e interconnessa tecnologie avanzate con lo scopo di rendere più efficiente e sostenibile la produzione.
A favore di questa, tra le novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, assume particolare rilievo la proroga e la maggiorazione del credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali nuovi, fruibile anche dagli imprenditori agricoli che producono un reddito imponibile ai sensi dell’articolo 32, Tuir e quindi un reddito determinato su base catastale.
I beni che rientrano nel credito di imposta possono essere suddivisi in 3 categorie:
- beni ricompresi nell’allegato A (L. 232/2016):
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
- beni immateriali di cui all’allegato B, in genere software di proprietà, acquistati anche in licenza d’uso, che possiedono una loro individualità;
- beni strumentali generici sia materiali sia immateriali.
Di seguito una Tabella in cui sono riassunti i crediti di imposta riconosciuti.
Nel comparto agricolo, spesso l’acquisto di beni, siano essi materiali o immateriali, è agevolato o, per meglio dire, indotto da contributi che vengono erogati a tal fine, sia di derivazione comunitaria (i contributi Pac che nel contesto interno assumono la veste di contributi PSR), sia nazionale.
Cumulabilità del credito
L’articolo 1, comma 192, L. 160/2019 prevede che:
“Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.
Ne deriva che, a priori, non è negata la possibilità di poter procedere alla fruizione di una seconda agevolazione sullo stesso bene, tuttavia, si rende necessario verificare il rispetto del parametro quantitativo previsto dalla norma nonché verificare a monte eventuali incompatibilità.
Tale concetto è stato confermato dalla stessa Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 75/E/2021 che a chiusura afferma:
“si rammenta che le diverse misure risultano cumulabili nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo”.
Cumulabilità con aiuti PSR
La Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea conferma che il Programma di sviluppo rurale (PSR) introduce aliquote di sostegno massime vincolanti che non possono essere superate in alcun caso, pertanto quindi, il contributo Psr può essere concesso in combinazione con il credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali nuovi, ma la somma degli aiuti deve rimanere entro i limiti dell’allegato II del Regolamento UE 1305/2013. Tale allegato, per gli investimenti in immobilizzazioni materiali fissa la percentuale massima del 40%, maggiorabile del 20% per i giovani agricoltori, e del 50% per le regioni meno sviluppate.
Cumulabilità con credito di imposta sisma centro Italia (bonus sud)
I due crediti sono cumulabili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
Ciò perché il credito d’imposta investimenti 4.0 è una misura di carattere generale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 157 del 5 marzo 2021 con cui ha specificato che la disciplina del credito di imposta sisma centro Italia esclude la cumulabilità con altri aiuti di Stato, anche de minimis, non escludendo tuttavia espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale.
Cumulabilità con bando ISI INAIL
L’Avviso ISI Agricoltura 2019-2020, infatti, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Conseguentemente, dal combinato disposto dell’articolo 7 del bando ISI Agricoltura 2019-2020 e dell’articolo 1, comma 192, L. 160/2019, le 2 agevolazioni sono cumulabili, quindi un’impresa può usufruire per le medesime spese ammissibili sia del finanziamento Inail sia del credito d’imposta beni strumentali.
Cumulabilità con misura “nuova Sabatini”
È inoltre ammessa la cumulabilità del credito d’imposta per beni strumentali con la “Nuova Sabatini”. Difatti, nella circolare 360/2020 dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito il credito d’imposta previsto dalla Nuova Sabatini è fruibile unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerarsi aiuti di Stato.
Considerazioni Conclusive
Ciò detto, è evidente come tale strumento, anche in unione con i vari contributi di diverso carattere, possa essere considerato come una leva ed una opportunità per avviare un percorso di ristrutturazione e di ammodernamento delle aziende agricole italiane. Finalizzato all’efficientamento, all’aumento della sostenibilità delle produzioni ed al perseguimento di un’economia sempre più circolare e green, obiettivi che ormai fungono da capisaldi nelle politiche europee, come espressamente dichiarato dalle iniziative contenute nel Green Deal della Commissione Europea ed attraverso le proposte della nuova Pac 2021-2027.
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